domenica 12 marzo 2023

Oltre all'organo, quali strumenti «legittimamente» permessi nel culto divino ? ...

  

[Melozzo da Forlì, Angelo con liuto, Pinacoteca Vaticana]



Lo scorso 5 marzo cadeva il giorno anniversario della promulgazione della istruzione vaticana "Musicam sacram" del 1967: un documento importante (quanto oggi misconosciuto e comunque non applicato!) che intende precisare le questioni prettamente musicali della riforma liturgica del Concilio Vaticano Secondo (cfr. <http://win.organieorganisti.it/sacrosanctum_concilium.htm>).

- «Frutto di una lunga e "sofferta" elaborazione, di uno studio attento e realistico della situazione pastorale attuale, nonché dell'apporto di molti liturgisti e musicisti, il documento regola, sia sul piano dottrinale che pratico, i rapporti che legano la musica quando entra a prestare il suo nobile e necessario servizio nell'azione liturgica. I compiti della musica e del canto sacro durante le varie celebrazioni della Chiesa, la parte in esse spettante ai vari "attori", la preparazione delle melodie per i testi in lingua nazionale, l'uso dei vari strumenti musicali, infine i compiti e le responsabilità delle Commissioni diocesane e nazionali di musica sacra: sono questi gli argomenti dell'Istruzione presi in esame, con competenza e attenzione, nel volume che raccoglie gli atti del primo convegno nazionale su "La musica e il canto nella Liturgia", organizzato dal Centro di Azione Liturgica (Roma) all'indomani della pubblicazione dell'Istruzione, e svoltosi a Roma nel giugno del 1967». 


Vi comunico che ho a disposizione per voi gli atti di questo convegno, pubblicati nel 1968: ve li posso inviare in formato "PDF" se vorrete gentilmente scrivermi tramite il modulo-contatti del mio sito internet personale <www.paolobottini.it>.

Intanto vogliamo mettere sotto i riflettori l'affermazione di Musicam Sacram 65 «Nelle Messe [...] si può usare l'organo, o altro strumento legittimamente permesso»: questa precisazione che ammette l'uso di altri strumenti musicali, oltre all'organo, a patto che siano "legittimamente" permessi, proviene dal noto passo di Sacrosanctum Concilium 120 («Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli articoli 22-2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli»).

La domanda che, dunque, potremmo porci è la seguente: quali altri strumenti musicali, oltre all'organo, sono stati - nero su bianco - mai formalmente approvati da qualsiasi vescovo?! L'uso ordinario e pacifico di altri strumenti musicali è sufficiente ad ammetterne l'utilizzo?...

Grazie per la cortese attenzione e cordiali saluti.


Cremona, 8 marzo 2023

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