Decreto contro l’abuso della musica liturgica leggera introdotta nelle chiese
Artemio Romani [*]
per la grazia di Dio e della Santa Sede
Vescovo titolare della Diocesi di Asolo
In seguito a numerosi amari riscontri che ci sono pervenuti contro il pessimo sistema adottato dai musicisti liturgici, quello cioè di avere ormai da diversi decenni introdotto scandalosamente in chiesa lo stile bizzarro indecente e profano della musica cosiddetta "leggera", che consiste nell’aver raccolto, imparato, imitato e copiato tutte le cantilene, i motivi, le melodie, i modi ed i ritmi della musica eseguita in televisione e in internet, coi quali hanno vergognosamente, grazie al loro "talento", impastate, accozzate e fabbricate con un miscuglio d’incoerenti idee prese qua e là le loro sedicenti composizioni liturgiche, servendosi di motivi buffi e grotteschi, delle modulazioni ed armonie bizzarre feroci ridicole e stravaganti fino a giungere a motivi da dance music.
Considerando che questi stessi sedicenti musicisti hanno portato lo scandalo fino al sacrilegio, coll’avere servilmente improntato non solo i motivi, le cantilene e le melodie della musica leggera tanto nel vocale che nello strumentale, ma che hanno ancora indegnamente adattato, sotto di queste, le parole sacrosante della messa sostituendole alle parole profane.
Riflettendo infine, sul giudizio emanato da valenti rinomati Maestri che onorano l’arte della musica, che il subiasimato sistema, oltre di profanare il culto divino, condanna con disonore anche la loro abilità, mostrandosi così incapaci di eseguire, come in passato, un repertorio di canti liturgici consono alla santità dei luoghi, facendo riferimento ai principali decreti in materia promulgati, a partire dal Concilio di Trento e fino al Vaticano Secondo, nonché alle indicazioni dei santi Papi Pio X, Giovanni Paolo II nonchè del venerabile Pio XII, con il presente decreto si proibisce che in questa Diocesi si utilizzi nel culto divino qualsivoglia tipo di canto che si avvicini nello stile alla musica cosiddetta "leggera".
Si ordina, perciò, in conseguenza di tutto quanto sopra esposto, che qualsiasi musicista di chiesa, compositore, cantore, suonatore d'organo e di qualunque altro strumento si renderà in tutto, o in parte, colpevole di un tale pessimo scandaloso sistema col cantare, suonare o far cantare e suonare nelle chiese melodie di tal genere, non volendo adattarsi allo stile della musica liturgica, sia nelle proprie composizioni; che ciascuno di questi trasgressori sia condannato per la prima volta a euro 50 di penale, a 100 euro per la seconda, e per la terza volta all'allontanamento definitivo dal servizio.
I Reverendi Parroci, Vicari, nonché qualsiasi sacerdote (sia secolare che regolare) o religioso che sia preposto a reggere chiese, basiliche o santuari non parrocchiali, saranno responsabili della più stretta esecuzione del presente Decreto.
Dalla Residenza vescovile, il 22 novembre 2023, giorno di santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti
[*] (alias Pietro Ostini, cardinale di Santa Romana Chiesa; fonte: "Editto contro l’abuso delle musiche teatrali introdotto nelle chiese Pietro del titolo di S. Clemente della S. R. G. Prete Cardinale Ostini per la grazia di Dio e della Santa Sede Arcivescovo vescovo di Jesi e delle Diocesi di Osimo e Cingoli Amministratore Apostolico", Jesi, 27 novembre 1838) https://www.upbeduca.it/pdf/etext-rapporto-spontini.pdf