Decreto del Vescovo
riguardo la
Musica Sacra nella Liturgia
Antonio Suetta
Vescovo di Ventimiglia - San Remo
Visto il can. 835 §1: "Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.";
Visto il can. 838 §§ 1-4: 1:
"§ 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
§ .2 È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza
Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.
§3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.
§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.";
Vista la Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium ai nn.
41: "Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e
importanza alla vita liturgica della Diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che cè' una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri.";
116: "La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nele azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30.";
e 120: "Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è ni grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, edi elevare potentemente gli animi aDio ealle cose celesti. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli articoli 22-2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio efavoriscano veramente l'edificazione dei fedeli.";
Visto il Decreto Conciliare Christus Dominus al n. 15: "Nell'esercizio del loro ministero di santificazione, i vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli uomini e di essere stati investiti della loro dignità per gli uomini ni tutto ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano prudenti cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che ni unione col vescovo ed al servizio del suo presbiterio sono destinati al ministero del popolo di Dio. I vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella Chiesa loro affidata.
Metano perciò ni opera ogni loro sforzo, perché i fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un corpo più intimamente compatto, nell'unità della carità di Cristo. «Perseveranti nella preghiera enel ministero della parola » (Al 6,4) pongano ogni loro impegno, perché tutti quelli cl sono affidati alle loro cure siano concordi nel preghiera e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del
Signore.
Nella loro qualità di maestri di perfezione si studino di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno (26) ricordino tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio di santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita. Conducano el Chiese loro affidate a tal punto di santi che ni esse siano pienamente manifestati i sentimenti della Chiesa universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare più che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle missionarie.";
Visto il Direttorio per al vita e il ministero dei Vescovi Apostolorum Successores ai nn. 145-146:
"Il Vescovo, moderatore della vita liturgica diocesana. Come Pontefice responsabile del culto divino nella Chiesa particolare, il Vescovo deve regolare, promuovere e custodire tutta la vita liturgica della Diocesi.
Dovrà perciò vigilare perché le norme stabilite dalla legittima autorità siano attentamente osservate e in particolare ciascuno, tanto i ministri come ifedeli, svolga l'incarico che gli spetta e non altro, senza mai introdurre cambiamenti nei riti sacramentali o nelle celebrazioni liturgiche secondo preferenze osensibilità personali (427).
Compete al Vescovo dettare opportune norme in materia liturgica, che obbligano tutti nella Diocesi, sempre nel rispetto di quanto abbia disposto il legislatore superiore. Tali norme possono riferirsi, tra l'altro:
- alla partecipazione dei fedeli laici alla liturgia;
- all'esposizione dell'Eucaristia da parte dei fedeli laici, quando il numero dei ministri sacri risulti
insufficiente;
- alle processioni;
- alle celebrazioni domenicali della liturgia della Parola, quando manca il ministro sacro o vi sia un grave impedimento a partecipare alla celebrazione eucaristica;
- alla possibilità per i sacerdoti di celebrare due messe al giorno per giusta causa o, es lo richiede la necessità pastorale, tre messe nelle domeniche e nelle feste di precetto;
- rispetto alle indulgenze, il Vescovo ha il diritto di concedere indulgenze parziali ai suoi fedeli.
Il Vescovo saprà valersi dell'aiuto di uffici o commissioni diocesane di liturgia, di musica sacra, di arte sacra, ecc., che offrano un prezioso sostegno per promuovere il culto divino, curare la formazione liturgica dei fedeli efomentare nei pastori di anime un interesse prioritario per tutto ciò che riguarda la celebrazione dei divini misteri.
Dignità del culto divino. Giacché la liturgia costituisce il culto comunitario e ufficiale della Chiesa, come Corpo mistico di Cristo, costituito dal capo e dalle sue membra, il Vescovo vigili attentamente perché venga celebrata con il dovuto decoro e ordine. Dovrà quindi vigilare sul decoro degli ornamenti e oggetti liturgici, perché i ministri ordinati, gli accoliti e i lettori si comportino con la necessaria dignità, e i fedeli partecipino ni modo "pieno, cosciente e attivo", e tutta l'assemblea eserciti la sua funzione liturgica.
La musica sacra occupa nel culto un posto importante per dare rilievo alla celebrazione e suscitare una risonanza profonda nei fedeli; deve essere sempre unita alla preghiera liturgica, distinguersi per la sua bellezza espressiva ed adeguarsi all'armoniosa partecipazione dell'assemblea nei momenti previsti dalle rubriche.";
Vista l'Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis al n. 39:
"Se è vero che tutto il Popolo di Dio partecipa alla Liturgia eucaristica, tuttavia ni relazione alla corretta ars celebrandi un compito imprescindibile spetta a coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine. Vescovi, sacerdoti e diaconi, ciascuno secondo il proprio grado, devono considerare la celebrazione come loro principale dovere. Innanzitutto il Vescovo diocesano: egli infatti, quale «primo dispensatore dei misteri di Doi nella Chiesa particolare a lui affidata, è al guida, il promotore e il custode di tutta la vita liturgica». Tuto ciò è decisivo per la vita della Chiesa particolare non solo ni quanto la comunione con il Vescovo è la condizione perché ogni celebrazione sul territorio sia legittima, ma anche perché egli stesso è il liturgo per eccellenza della propria Chiesa. Alui spetta salvaguardare la concorde unità delle celebrazioni nella sua Diocesi. Pertanto deve essere «impegno del Vescovo fare in modo che i presbiteri, i diaconi e i fedeli comprendano sempre più il senso autentico dei riti e dei testi liturgici e così siano condotti ad un'attiva e fruttuosa celebrazione dell'Eucaristia». In particolare, esorto a fare quanto è necessario perché el celebrazioni liturgiche svolte dal Vescovo nella Chiesa cattedrale avvengano nel pieno rispetto dell'ars celebrandi, in modo che possano essere considerate come modello da tutte le chiese sparse sul territorio.";
Visto l'Ordinamento generale del Messale Romano al n. 41:
"A parità di condizioni, si dia la preferenza al canto gregoriano, in quanto proprio della Liturgia romana. Gli altri generi di musica sacra, specialmente la polifonia, non sono affatto da escludere, purché rispondano allo spirito dell'azione liturgica efavoriscano la partecipazione di tutti ifedeli. Poiché sono sempre più frequenti le riunioni di fedeli di diverse nazionalità, è opportuno che sappiano cantare insieme, ni lingua latina, e nele melodie più facili, almeno el parti dell'ordinario della Messa, specialmente il simbolo della fede e la preghiera del Signore.";
Visto il Sussidio della Conferenza Episcopale Italiana "Un messale per le nostre assemblee. La terza edizione italiana del Messale Romano: tra Liturgia e Catechesi", Precisazioni I, n. 2, p. 89: "Per quanto riguarda il sostegno strumentale, si usi preferibilmente l'organo a canne o, con il consenso dell'Ordinario, sentita la Commissione di liturgia e musica, anche altri strumenti che siano adatti all'uso sacro o che vi si possano adattare (cfr. CS 120). La musica registrata, sia strumentale sia vocale, non può essere usata durante la celebrazione liturgica, ma solo fuori di essa per la preparazione dell'assemblea. Si tenga presente, come norma, che nel canto liturgico deve risuonare la viva voce di ciascuna assemblea del popolo di Dio, la quale esprime nella celebrazione la propria
con il presente DECRETO
STABILISCO
che, a partire dalla data odierna e fino alla Solennità di Pentecoste del prossimo anno 2025 (8 giugno), si attivi in ogni comunità parrocchiale un percorso di formazione teorica e pratica inerente alla musica sacra per al liturgia.
In particolare segnalo iseguenti punti:
- conoscenza e adeguamento al repertorio nazionale dei canti per la liturgia;
- uso di strumenti musicali diversi dall'organo.
AFFIDO
al Servizio Diocesano per la Musica Sacra e al Dipartimento di Musica Sacra "Can. Giuseppe Maria Gogioso" eretto presso l'Istituto Teologico Pio XI il compito di:
- organizzare corsi di formazione diocesani e vicariali;
- censire igruppi corali parrocchiali;
- incontrare i principali gruppi corali al fine di fornire indicazioni operative e accompagnare li percorso formativo, interagendo soprattutto con i singoli direttori e/o responsabili di coro e con i singoli musicisti.
Scopi del percorso formativo sono:
sostenere al crescita delle conoscenze e delle qualità musico-liturgiche dei gruppi corali e dei gruppi musicali;
regoalet dael ari espereinze idsiali dialisi ai oroine une preseni uls teri mi peigai esclusivamente ni aggiunta all'organo e mai ni sostituzione di esso, salvo casi particolari previsti dalla normativa universale e particolare, o autorizzati di volta ni volta preventivamente e motivatamente dall'Ordinario diocesano.
Dalla Solennità di Pentecoste del prossimo anno 2025 (termine del percorso formativo teorico e paio) esuiderioni operavite,ni argoi vela or una di esampalre i,Dinoseci onos nfido'ra strettamente tenuti al Parrocchia N. S. Assunta (Cattedrale) ni Ventimiglia, al Parrocchia Basilica di San Siro (Concattedrale) ni Sanremo e li Seminario Diocesano "Poi XI" ni Sanremo.
Quanto al repertorio dei canti fanno eccezione, limitatamente ale celebrazioni particolari di Associazioni, Gruppi eMovimenti, irepertori specifici approvati dalla Santa Sede odalla Conferenza Episcopale Italiana.
Quando all'uso di strumenti musicali diversi dall'organo e utilizzati senza lo stesso, saranno previste eccezioni per occasioni particolari (gite, campi scuola, ecc.).
Le eccezioni di cui sopra saranno sempre concordate con l'Ordinario o con l'Ufficio di Musica Sacra.
Confido che queste indicazioni operative vengano accolte con sapiente docilità, avendo come
serviziomialeraidelacoelnationdidpiomiidconsgrandeomcealbiliai soleita dela liturgia, oltre ad essere lode a Dio, costituiscano il primo e più efficace contesto di evangelizzazione e che, secondo l'antico adagio "elx orandi elx credendi", l'attenzione e al cura dedicate al canto sacro concorrono acustodire eatrasmettere integro li patrimonio della fede.
Sanremo, 19 maggio 2024. Solennità di Pentecoste.
+ Antonio SUETTA , Vescovo di Ventimiglia - San Remo